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domenica 6 marzo 2011

Processo breve, mafia felice



di Roberto Scarpinato - 6 marzo 2011Nella relazione alla Camera i rischi che corre il nostro Paese con una legge che favorisce la prescrizione e l’aumento dei processi.


(...)Vorrei concentrare la vostra attenzione su una delle cause strutturali dell’insuccesso del modello pena-le processuale della giurisdizione ordinaria e nel contempo dell’anomala durata dei processi. A differenza della giurisdizione antimafia, quella ordinaria si trova a operare con tipologie di reato in larga misura inadeguate, perché altamente deperibili a causa dei brevi termini di prescrizione, che non consentono di pervenire in tempo utile a una sentenza definitiva.
A questo proposito, a parte la riduzione dei termini di prescrizione operata per molti reati dalla legge ex Cirielli, occorre considerare che la maggior parte dei reati viene accertata a distanza di anni rispetto alla loro consumazione. Poiché il termine di prescrizione decorre non dalla data dell’accertamento, ma dalla data di consumazione dei reati (tranne che per i reati permanenti), le procure e i giudici si trovano a ingaggiare una corsa contro il tempo spesso perdente, perché il tempo residuo utile per pervenire a una sentenza di condanna prima della prescrizione è incompatibile con i tempi processuali.

Molti processi falliti per i tempi ridotti
Tale situazione si verifica anche per molti reati di mafia. Si tratta di reati di agevolazione delle associazioni mafiose (favoreggiamento, intestazione fittizia di beni, false fatturazioni etc), per i quali non è possibile contestare l’aggravante speciale di cui all’articolo 7 della legge n. 152 del 1991, che cambia completamente i tempi della prescrizione, raddoppiandoli, e consente di aumentare la pena base da un terzo alla metà (...) perché la giurisprudenza ormai prevalente ha stabilito che questa aggravante sussiste soltanto quando il comportamento illegale sia posto in essere per favorire l'intera associazione mafiosa o una sua importante articolazione e non sussiste invece quando si vuol favorire un singolo esponente. In numerosi casi, quindi, abbiamo dovuto ad esempio dichiarare la prescrizione del reato di intestazione fittizia di un bene, cioè di riciclaggio e di reimpiego di capitali, che si realizza quando il mafioso intesta immobili o imprese a prestanome. Il reato si consuma nel momento in cui l'immobile viene fittiziamente intestato al prestanome o l’impresa viene costituita, ma noi lo accertiamo a distanza di anni,   quando ormai restano soltanto 2, 3 o 4 anni per giungere alla sentenza e, siccome non possiamo contestare l'aggravante di cui al citato articolo 7(...)ci troviamo con un grave deficit nel contrasto all'economia criminale (...) La giurisdizione antimafia riesce a raggiungere risultati anche perché per i reati di mafia è previsto un termine doppio di prescrizione, ma quando per motivi come quello a cui ho accennato, è costretta ad avvalersi della stessa tipologia di reati di cui si avvalgono i giudici ordinari, è un fallimento (...). I reati, tra cui molti di mafia, si prescrivono soprattutto perché la prescrizione breve innesca a sua volta un altro meccanismo perverso, che porta alla patologica dilatazione dei tempi processuali. Mi riferisco all'abuso del processo, cioè all'uso strumentale delle garanzie per prolungare la durata del processo, in modo da arrivare al traguardo   finale della prescrizione. Le statistiche giudiziarie e la realtà criminale del Paese attestano che l'abuso del processo è fenomeno di massa. Se si confrontano le statistiche degli appelli proposti dai pubblici ministeri con quelle degli appelli proposti dagli imputati, si verifica che per quanto riguarda la Sicilia il rapporto è assolutamente sproporzionato. Dal 2007 al 30 settembre del 2010, su un totale di 44.562 appelli il 93 per cento riguarda gli appelli degli imputati e solo il 7 per cento quelli dei pubblici ministeri. Viene inoltre proposto un ricorso per Cassazione per la quasi totalità delle sentenze penali di condanna confermate in appello. I dati statistici inducono a ritenere che una quota elevatissima di impugnazioni sia motivata esclusivamente da finalità dilatorie volte a conquistare il traguardo della prescrizione.

Crollate le condanne con la ex Cirielli
I dati statistici attestano altresì il successo di queste tecniche dilatorie. Basti considerare che dopo l'approvazione della legge ex Cirielli, che ha ulteriormente ridotto i termini di prescrizione per un’ampia categoria di reati, si è registrata una caduta verticale delle condanne definitive per molti reati. Le condanne definitive per i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio sono crollate dalle 1000 all'anno, registrate sino al 2005, ad appena 130 dal 2006 in poi; le condanne per reati di abuso d'ufficio sono crollate da 1305 a 45, e lo stesso effetto deflattivo riguarda gran parte dei reati tributari, come il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di false dichiarazioni, di dichiarazioni fraudolente (...)
L’approvazione di una legge che introducesse nel nostro ordinamento la prescrizione processuale, lasciando intatto l’attuale regime della prescrizione sostanziale, agirebbe da moltiplicatore dei comportamenti di abuso del processo, raddoppiandone le già elevatissime opportunità di successo. Il traguardo dell'impunità, che in taluni casi potrebbe essere difficile da perseguire per tutti i reati scoperti immediatamente dopo la loro consumazione, per cui il termine di prescrizione è più lungo, potrebbe infatti essere raggiunto ponendo in essere le stesse tecniche dilatorie finalizzate a prolungare i tempi del processo oltre i limiti normativamente prescritti. Tale duplicazione   delle vie di accesso al traguardo finale della prescrizione determinerebbe, a sua volta, una gravissima disincentivazione del ricorso ai riti alternativi, con pesanti ricadute sui dibattimenti e sul relativo prolungamento dei tempi della loro gestione. L’approvazione di una legge siffatta, a risorse invariate e senza prima essere intervenuti con sapiente chirurgia normativa su vari punti dell'ordinamento penale processuale, potrebbe inoltre determinare un'ulteriore crescita di quelle illegalità di massa che costituiscono una peculiarità nazionale priva di termine di paragone in altri Paesi occidentali di democrazia matura, come attestato tra l'altro dalla Commissione europea.

Necessario ispirarsi al sistema di common law
A questo proposito si è soliti ripetere che tutti i cittadini aspirano a una giustizia rapida ed efficiente, ma a mio parere si tratta di una favola retorica, che purtroppo non trova riscontro nella realtà del Paese. L’analisi della realtà ci pone dinanzi a un quadro affatto diverso: questo è un Paese nel quale, come diagnosticato dalla Corte dei conti, la corruzione ha un fatturato annuo di 60 miliardi di euro; nel 2010 l’evasione fiscale certificata dalla Guardia di Finanza ha raggiunto la quota di 49,245 miliardi di euro. Si tratta di un Paese in cui, nonostante gli arresti e i sequestri, le mafie continuano a signoreggiare in quasi tutto il sud e a investire nel nord, di un Paese nel quale l'abusivismo edilizio e i reati contro l'ambiente sono fenomeni di massa in vaste aree del territorio.
I soggetti coinvolti nei circuiti illegali non sono soltanto quelli che commettono reati in prima persona, ma anche migliaia di altri soggetti che vivono nell'indotto e grazie all'indotto dell'economia criminale, della corruzione,dell’evasione fiscale, delle mafie, dell'abusivismo edilizio (…) Esiste dunque un’ampia parte del Paese trasversale ai ceti sociali che non nutre alcun interesse per una giustizia rapida ed efficiente, ma al contrario ha interesse a una giustizia inefficiente. Questo dato criminologico e sociologico deve costituire un’imprescindibile piattaforma di riflessione per il legislatore, per comprendere, muovendo dalla realtà, che talune patologie del processo come la sua irragionevole durata sono anche un riflesso di gravi patologie socioculturali e non soltanto effetti di deficit organizzativi o di improvvide architetture normative.
L’impatto dell’illegalità di massa, nel sommarsi al già esorbitante numero di reati che sono frutto di una legislazione penale italiana inutilmente ipertrofica, si abbatte infatti con un peso schiacciante sul processo penale, un peso   che non ha paragoni in nessun altro Paese europeo. Le culture dell’impunità, espressione di questa illegalità di massa, si declinano poi all'interno del processo mediante l'abuso sistematico delle garanzie processuali per fini dilatori. Se si muove dunque dalla lezione della realtà, ci si rende conto (...) che occorre disincentivare tutti i comportamenti finalizzati a prolungare i tempi di gestione del processo. A tal fine occorre, in primo luogo, riformare l'istituto della prescrizione previsto dal codice penale, prevedendo che essa venga definitivamente sospesa al momento del rinvio a giudizio, come avvieneneiPaesidicommonlaw,oquantomeno in caso di condanna con sentenza di primo grado, che attualmente interrompe soltanto la consumazione dei reati permanenti. Se l’imputato non può contare sulla speranza della prescrizione, non ha motivo di porre in essere tecniche dilatorie se sa di essere colpevole, ma ha tutto l’interesse   di patteggiare o di scegliere il rito abbreviato. In tal modo si restituirebbe effettività a un’ampia categoria di reati che oggi sono tigri di carta, si porrebbero le premesse per deflazionare i dibattimenti tramite i riti alternativi e si ridurrebbero i tempi processuali. 

Tratto da: Il Fatto Quotidiano


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